Traduzione Asseverata

L’Agenzia 001 Traduzioni vi accompagna per tutte le vostre richieste di traduzioni ufficiali asseverate in Italia o all’estero. I vostri documenti saranno tradotti rapidamente alla migliore tariffa da un traduttore esperto. Se necessario possiamo occuparci delle ulteriori procedure come l’apostille sulla traduzione.

PREVENTIVO IN 5 SECONDI
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Come saranno asseverati i vostri documenti?

L’Agenzia 001 Traduzioni apporrà il suo timbro professionale sul vostro documento al quale sarà attribuito un numero di riferimento unico.

Una traduzione asseverata (o traduzione “giurata”) è una traduzione autenticata resa ufficiale da un verbale di giuramento, compilato e firmato dal traduttore professionista, presso il Tribunale o un Notaio. L’asseverazione attesta ufficialmente la corrispondenza del testo tradotto con il testo originale ed è necessaria a garantire che la traduzione abbia validità nel paese in cui deve essere utilizzata. Le traduzioni asseverate sono richieste principalmente da amministrazioni e istituzioni ufficiali come università, prefetture, municipi, consolati e ambasciate.

Validità di una traduzione asseverata all'estero

Le procedure da seguire dipendono dal paese di destinazione e dall’organismo che richiede la traduzione.

Se dovete presentare un documento ufficiale rilasciato in Italia in un paese straniero, generalmente le autorità competenti vi chiederanno una traduzione asseverata del documento. Ma la traduzione asseverata non è sempre sufficiente. A volte l’organismo destinatario del documento richiede di eseguire ulteriori passaggi per legalizzare la traduzione asseverata, cioè, affinché la traduzione asseverata sia giuridicamente valida a livello internazionale.

Le procedure da seguire dipendono dal paese di destinazione e dall’organismo che richiede la traduzione. Per questo motivo consigliamo sempre ai nostri clienti di verificare con l’organismo richiedente il tipo di legalizzazione di cui ha bisogno.

  • Traduzione asseverata
  • Apostille
  • Legalizzazione

Breve guida alle legalizzazioni

Come funziona?

La legalizzazione consiste nell'apposizione di un timbro che attesta ufficialmente: la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto e l'autenticità della sua firma. Possiamo considerare che il termine legalizzazione significa verifica. Lo scopo della legalizzazione è mostrare all’autorità estera che le procedure nel paese di origine sono state rispettate per prevenire ogni eventuale frode.

Esistono due livelli di legalizzazione:

L’Apostille è un timbro speciale di forma quadrata che viene apposto sugli atti pubblici il quale attesta l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante. L’apostille sostituisce la procedura di legalizzazione consolare. Il documento con l’apostille è valido in tutti i paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

La legalizzazione consolare invece è un processo molto più lungo e burocratico. Essa è necessaria per i paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja. Dopo avere proceduto alla legalizzazione del documento originario presso la Procura o la Prefettura a seconda del tipo di documento, è necessario legalizzare in Procura anche la firma del pubblico ufficiale presso cui la traduzione è stata asseverata. In seguito bisogna recarsi al Consolato estero per un’ulteriore legalizzazione del documento originale e della traduzione asseverata.

Per ciò che concerne la competenza, alla legalizzazione delle firme sui documenti originali provvedono:
La Prefettura, per delega del Ministero degli Affari Esteri, quando si tratta di atti e documenti rilasciati dal Comune, dalla Camera di Commercio e dall’Università.
La Procura della Repubblica per tutti gli atti redatti dai notai e dagli ufficiali giudiziari, sia del Tribunale che della Procura stessa.

La legalizzazione e le Convenzioni internazionali

Molte Convenzioni internazionali sopprimono o semplificano le procedure di legalizzazione come, ad esempio la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

Questa Convenzione ha stabilito, infatti, una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti destinati all’estero. I documenti da far valere in un Paese straniero facente parte della Convenzione vengono autenticati tramite l’apposizione di una particolare attestazione ufficiale detta apostille.

La scelta tra legalizzazione e apostille dipende quindi solamente dallo Stato estero di destinazione. Se quest’ultimo aderisce alla Convenzione dell’Aja sarà necessaria l’apostille, in alternativa sarà necessaria la legalizzazione con il successivo passaggio consolare.

L’apostille

L’Apostille è un timbro speciale di forma quadrata che attesta l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante, da parte dell’autorità del Paese in cui l’atto è formato, abilitata dallo Stato stesso.

Ci sono infatti alcuni Stati che richiedono solo l’apostille sull’originale e altri che esigono la doppia apostille, cioè l’apostille anche sulla traduzione. In Italia per ottenere l’apostille sulla traduzione è necessario rivolgersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. Dopo avere asseverato la traduzione infatti, il traduttore potrà richiedere l’apostille sulla traduzione che verrà apposta sul retro del verbale di asseverazione.
Questa procedura prevede che il traduttore asseverato si rechi in municipio per farvi legalizzare la sua firma e in seguito l’invio dei documenti alla Corte d'Appello. Queste procedure richiedono tempo e dipendono dal carico di lavoro dell’amministrazione. In generale, sono necessarie circa 2 settimane per ottenere l’apostille. L'apostille è valida solo per i paesi firmatari della Convenzione dell’Aja.

Se il paese di destinazione dei vostri documenti non è un paese aderente alla Convenzione dell’Aja, dopo aver legalizzato il documento originario e la traduzione, bisogna recarsi al Consolato estero per un’ulteriore legalizzazione. La legalizzazione consolare è una verifica della firma dell’autorità italiana (Prefetto o Procuratore). È vostra responsabilità verificare con le autorità competenti la procedura da seguire.

Traduttore indipendente o agenzia di traduzione?

Considerate i diversi elementi della vostra richiesta, come:

  • L’urgenza della richiesta
  • Un traduttore indipendente è in grado di rispettare i tempi di consegna previsti per la traduzione asseverata dei miei documenti?
  • I prezzi applicati dai traduttori professionisti indipendenti e dalle agenzie di traduzione che ho contattato sono molto diversi?

I traduttori professionisti indipendenti in una determinata lingua a volte sono poco numerosi e possono dunque non essere disponibili nel momento in cui desiderate fare tradurre un documento rapidamente oppure urgentemente. Inoltre, i traduttori professionsiti indipendenti applicano onorari liberi e possono quindi domandarvi tariffe più alte rispetto a un’agenzia di traduzione che può avere negoziato i prezzi. Le agenzie di traduzione serie, gestite da traduttori professionisti, come l’Agenzia 001 Traduzioni, hanno sviluppato una grande competenza nel campo dell’asseverazione dei documenti ufficiali.

Un prezzo alto non significa in nessun caso che la traduzione sarà di qualità migliore, ma la differenza può anche essere giustificata dai mezzi messi in campo per garantire che il documento tradotto vi sarà consegnato nei tempi previsti (esempi: lettera raccomandata, DHL). Inoltre, per la loro posizione di intermediario, le agenzie di traduzione sono in contatto con numerosi traduttori asseverati sul territorio italiano e all’estero. Ciò può risultare di grande importanza se la traduzione deve per esempio essere realizzata immediatamente in 24 o 48 ore. In generale, come per ogni atto ufficiale, bisogna tenere in considerazione un termine nettamente più lungo per l’esecuzione delle traduzioni asseverate.

Che cos’è una traduzione asseverata?

La traduzione asseverata è una traduzione autenticata e resa ufficiale da un verbale di giuramento, compilato e firmato dal traduttore professionista dinanzi a un funzionario giudiziario.

L’asseverazione è richiesta in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale.

In poche parole, con l’asseverazione il traduttore si assume la responsabilità di quanto tradotto. Una traduzione asseverata è valida su tutto il territorio italiano, davanti a qualsiasi organismo e amministrazione. Per l’asseverazione è richiesta una marca da bollo da 16 euro ogni 4 pagine della traduzione oppure ogni 100 righi di traduzione. Presso alcuni tribunali poi è richiesta una marca da bollo di 3,84 euro per i diritti di segreteria. Vi sono tuttavia dei casi in cui le marche da bollo non sono necessarie. La legge italiana prevede infatti dei casi di esenzione da imposta di bollo in base alla destinazione d’uso della traduzione asseverata.

A titolo esemplificativo, sono esenti da imposta di bollo i documenti che hanno per destinazione: pratiche di divorzio, borse di studio, iscrizione alla scuola dell’obbligo, partecipazione alla scuola dell’obbligo, assunzione presso la pubblica amministrazione e la previdenza sociale. In caso di esenzione dall’imposta di bollo, sarà necessario apporre all’inizio dell’atto gli estremi della legge che prevede l’esenzione. Consigliamo di verificare sempre prima se l’esenzione è applicabile al proprio documento.

Documenti ufficiali e asseverazione

Di seguito trovate i documenti ufficiali che normalmente necessitano di asseverazione

Atti di procedura civile o penale, destinati a essere prodotti davanti a un tribunale, documenti amministrativi e documenti di stato civile, atti dell’ufficiale giudiziario, atti notarili, ma anche documenti accademici, come ad esempio:

  • Carta d’identità o passaporto
  • Carta di residenza
  • Procedura d’adozione
  • Visura camerale
  • Sentenza di divorzio
  • Testamento
  • Rapporto di polizia
  • Sentenza del tribunale
  • Certificato di nascita
  • Atto di matrimonio
  • Estratto del casellario giudiziario
  • Diploma universitario
  • Pagelle
  • Diploma di maturità
  • Trascrizione dei voti
  • Contratto

In generale, la traduzione asseverata è richiesta per qualsiasi documento scritto in lingua straniera che deve essere presentato in tribunale o davanti alle autorità amministrative francesi (o straniere). Questo vale soprattutto per la traduzione di documenti che consentono alle autorità di redigere atti ufficiali di stato civile (certificato di matrimonio, permesso di soggiorno, sentenza di divorzio, atto notarile, adozione di un bambino, certificato di nascita, ecc). Una traduzione ufficiale è ovviamente richiesta per i documenti italiani richiesti dai consolati esteri.

Il traduttore asseverato

A scanso di equivoci, è bene dire subito che, a differenza di altri paesi, in Italia non esiste né un albo ufficiale dei traduttori e degli interpreti, né la figura traduttore asseverato. Ecco perché le traduzioni che devono rivestire un carattere ufficiale devono normalmente essere asseverate in tribunale. Questo vuol dire che il traduttore deve di volta in volta recarsi in tribunale per fare asseverare le sue traduzioni.

La figura che esiste in Italia e che a volte viene definita “traduttore ufficiale” dalle autorità italiane è quella del CTU in ambito civile (CTU sta per “Consulente Tecnico d’Ufficio”) e del perito in ambito penale, cioè la figura di un traduttore iscritto all’albo civile e/o penale del Tribunale. Il traduttore iscritto all’albo dei CTU e/o dei periti si occupa di tradurre atti come decreti, ordinanze e sentenze. Se iscritto anche come interprete, Il CTU e/o perito può anche essere chiamato a prestare servizio linguistico durante le udienze in tribunale. Può quindi intervenire come esperto durante un interrogatorio di polizia ad esempio e ovviamente durante il processo in tribunale.

A questo titolo, il traduttore/interprete deve essere presente durante l’interrogatorio di una persona indagata/imputata o di un testimone che non parli sufficientemente bene la lingua italiana. Dovendo infatti garantire un accesso imparziale alla giustizia e il rispetto del principio di uguaglianza, lo Stato riconosce a ogni imputato straniero che non conosce la lingua italiana il diritto a essere assistito linguisticamente tramite la figura dell’interprete e a ricevere la traduzione degli atti del procedimento in una lingua a lui comprensibile. (Spetta comunque alle autorità coinvolte nel procedimento accertare se l’equità del procedimento richieda o meno la nomina di un interprete per assistere l’imputato.) Per quanto riguarda la traduzione asseverata con destinazione estera, a volte le autorità straniere, non conoscendo bene le procedure italiane, fanno confusione tra l’asseverazione vera e propria in tribunale e la traduzione certificata di proprio pugno da un traduttore iscritto come CTU, ritenendo sufficiente quest’ultima. Dal momento che è in ultima analisi l’autorità richiedente a decidere se accettare o meno una traduzione, è sempre meglio accertarsi preventivamente con quest’ultima sui requisiti che deve avere la traduzione richiesta.